a. Per tutti gli ordini e i gradi d’istruzione e per i percorsi formativi le lezioni hanno inizio martedì 15
settembre 2026 e terminano martedì 8 giugno 2027 per la scuola primaria e secondaria e mercoledì
30 giugno 2027 per le scuole dell’infanzia, per un totale previsto di n. 204 giorni di lezione per la
scuola primaria e secondaria, ridotto di una unità qualora la festività del Santo Patrono ricada in
periodo di attività didattica;
b. oltre alle festività nazionali previste dalla normativa statale di riferimento ed alle domeniche, le attività
didattiche sono altresì sospese:
– il 2 novembre 2026 festività di commemorazione dei defunti;
– il 7 dicembre 2026 per il ponte della festività dell’immacolata;
– il 23 e 24 dicembre 2026, il 28, 29, 30 e 31 dicembre 2026, il 2 gennaio 2027, il 4 e 5 gennaio
2027 per le festività natalizie;
– i giorni 8 e 9 febbraio 2027 per le festività di Carnevale;
– dal 25 al 27 marzo e il 30 marzo 2027 per le festività Pasquali;
c. sono confermate le seguenti celebrazioni ed in tali giornate, o nel corso della settimana che precede
se ricadenti di domenica, le Istituzioni scolastiche sono invitate a programmare, nell’ambito della
propria autonomia, iniziative specifiche, anche in sintonia con le eventuali iniziative della Regione:
– 27 gennaio, designato dalla risoluzione 60/7 dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite
come giornata in commemorazione delle vittime dell’olocausto e riconosciuto dalla legge n.
211 del 2000 come “giorno della memoria” al fine di ricordare la Shoah (sterminio del popolo
ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito
la deportazione, la prigionia, la morte;
– 10 febbraio, istituito con la legge n. 92 del 2004 come giorno del ricordo in commemorazione
delle vittime dei massacri delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata;
– 19 marzo “festa della legalità”, istituita dalla Regione Campania nel 2012 in ricordo
dell’uccisione di don Peppino Diana, come giornata dell’impegno e della memoria;
d. le singole Istituzioni scolastiche, per motivate esigenze (ad es. vocazione turistica del territorio,
festività religiose) e previo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i servizi per il diritto
allo studio, possono deliberare di anticipare (per un massimo di giorni 3) la data di inizio delle lezioni,
dandone comunicazione, ad accordo avvenuto, all’Assessore regionale all’Istruzione, all’Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania e all’Ambito territorialmente competente e le giornate di lezione
derivanti da tali anticipi possono essere recuperate nel corso dell’anno scolastico di riferimento;
e. nel periodo successivo al 8 giugno 2027 e sino al 30 giugno 2027, termine ordinario delle attività
educative per le scuole dell’infanzia, è possibile prevedere il funzionamento delle sole sezioni ritenute
necessarie in relazione al numero dei bambini frequentanti, sulla base delle effettive esigenze delle
famiglie;
f. le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le
singole discipline e attività obbligatorie potranno modulare l’articolazione delle lezioni in non meno di
cinque giorni settimanali (settimana corta);
g. le Istituzioni scolastiche, nel rispetto del monte ore annuale previsto per le singole discipline e attività
obbligatorie, possono disporre gli opportuni adattamenti del calendario scolastico d’istituto,
debitamente motivati e deliberati dall’istituto scolastico, nonché tempestivamente comunicati alle
famiglie entro l’avvio delle lezioni, in particolare:
h. per esigenze derivanti dal Piano dell’Offerta Formativa, in attuazione delle disposizioni di cui agli
articoli 5, comma 2, del D.P.R. n. 275 del 1999 e 10, comma 3, lett. c), del decreto legislativo n. 297
del 1994, con la precisazione che qualora l’adattamento del calendario comporti sospensione delle
lezioni per dare corso ad iniziative messe in atto dalle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di tre
giorni annuali, è necessario un preventivo accordo con gli enti territoriali competenti ad assicurare i
servizi per il diritto allo studio;
i. per esigenze connesse a specificità dell’istituzione scolastica, con la precisazione che, in presenza di
una rilevante componente studentesca appartenente a comunità etniche e/o religiose diverse,
nell’ambito della programmazione delle celebrazioni di cui alla precedente lettera e), è possibile
utilizzare una di dette giornate per la celebrazione di importanti ricorrenze di quelle etnie e/o religioni,
a seguito di apposita concertazione con le rappresentanze delle diverse componenti della scuola
(docenti, studenti, genitori, ecc.), dandone comunicazione ai competenti uffici della Regione e
dell’Ufficio scolastico regionale.
Infine, si è tenuto conto anche la normativa statale che prevede le seguenti festività nazionali:
– tutte le domeniche;
– il 1° novembre, festa di tutti i Santi;
– l’8 dicembre, Immacolata Concezione;
– il 25 dicembre, Natale;
– il 26 dicembre, Santo Stefano;
– il 1° gennaio, Capodanno;
– il 6 gennaio, Epifania;
– il lunedì dopo Pasqua;
– il 25 aprile, Anniversario della Liberazione;
– il 1° maggio, Festa del Lavoro;
– il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica;
– la festa del Santo Patrono (se ricade in periodo di attività didattica).
Personale scolastico
Docente